
a cura del CTC Centro Tecnica Consulenza - ANSPI
Entrerà in vigore il 12 Aprile 2002 la nuova
normativa sulla disciplina "dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché
delle manifestazioni di sorte locali" (DPR 26 Ottobre 2001 n. 430).
In linea di principio qualunque "lotteria,
tombola, riffa o pesca o banco di beneficenza …e ogni altra manifestazione
avente analoghe caratteristiche" è vietata dal Regolamento, con tre
eccezioni (art. 13):
a)
le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da
enti morali, da associazioni e da comitati senza fini di lucro aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle ONLUS, a patto che le
manifestazioni siano finalizzate al finanziamento dagli enti stessi
b)
come sopra per partiti o movimenti politici
c)
le tombole effettuate in ambito familiare e privato organizzate per fini
prettamente ludici
1)
Trattando la fattispecie di cui alla lettera a), si può meglio
precisare:
-
per quanto riguarda la LOTTERIA (o sottoscrizione a premi), essa
deve avere dimensione locale (vendita entro la Provincia), con il tetto massimo
di cento milioni (51.645,69 euro) di importo di biglietti emessi,
indipendentemente dal loro valore unitario.
I
biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati da registri a
matrice.
Il
Legale Rappresentante dall'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di
anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del
Comune in cui si effettua l'estrazione, allegando il Regolamento della lotteria
che deve dettagliare: quantità e natura dei premi, quantità e prezzo unitario
dei biglietti, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo dell'estrazione e
della consegna dei premi ai vincitori;
-
per quanto riguarda la TOMBOLA; essa deve avere dimensione locale
(vendita dei biglietti entro il Comune ove si svolge e nei Comuni limitrofi),
con il tetto massimo di 25 milioni (12.911.42 euro) per il monte premi.
Le
cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza
limite di numero.
Il
Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di
anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del
Comune in cui si effettuerà la tombola allegando il Regolamento che deve
dettagliare: la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna
cartella e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione -
pari al valore complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo di
acquisto o al
loro valore normale - a favore del Comune ove si svolge la tombola, con
scadenza non inferiore a tre mesi, sia in denaro che titoli che fidejssione
bancaria/associativa. Per ottenere la restituzione della cauzione, l'Ente
Organizzatore dovrà presentare all'Incaricato del Sindaco l'attestazione
dell'avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall'estrazione.
In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune;
-
per quanto riguarda le PESCHE o BANCHI di BENEFICENZA,
esse devono avere dimensione locali (vendita dei biglietti nel Comune di
svolgimento), con il tetto dei premi non superiore
a cento milioni (51.645.69 euro).
Anche
in questo caso, il Legale Rappresentante dell'Ente
Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare
comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui
si effettuerà la Pesca o il Banco di beneficenza allegando il
Regolamento della stessa (che deve specificare: il numero di biglietti che si
intende emettere ed il relativo prezzo.
Per tutte e tre le tipologie di manifestazione:
·
la
vendita dei biglietti/cartelle non deve essere effettuata attraverso ruote della
fortuna o sistemi analoghi;
·
i premi
possono essere servizi e beni mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e
carte di credito;
·
la serie
e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura
dello stampatore;
·
l'estrazione
deve essere pubblicizzata in tutti i Comuni interessati, indicando gli estremi
delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della
manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle;
·
prima
dell'estrazione un Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve ritirare tutti i
biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle;
·
dell'estrazione
e della chiusura della pesca deve essere redatto processo verbale inviato in
copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve
essere presente all'estrazione e alla chiusura della pesca.
Trattando
la fattispecie di cui alla lettera c), e "ricorrendo a due chiarimenti
ministeriali precedenti il Regolamento ma che si esprimono con analoga
terminologia (C.M. 10-2-98 n. 47 e R.M. 30-2-2000 n. 42), si può dedurre che ci
si riferisce ai Circoli associativi privati che organizzano l'attività
esclusivamente per i Soci e al solo scopo ludico "(P. Clementi).
Con
l'entrata in vigore del Regolamento diventano operative anche le sanzioni
previste dall'art. 19/c5 della L 449/97 in caso di manifestazioni non
consentite: per gli organizzatori (da 2 a 20 milioni di lire), per i
pubblicizzatori (da 600.000 a 6 milioni di lire) e per i giocatori/compratori
(da 300.000 a 1.800.000 lire).