Circolare Contributi Regione Liguria per i Campi Estivi per minori

 

La legge regionale 28.1.1998, n. 6 riconosce e tutela le attività socio-educative .promosse, nei propri fini istituzionali e statutari, da Enti ed Associazioni sociali religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro, con sede in Liguria. Tale norma prevede, quindi, che questi soggetti possano fruire di contributi per la gestione e l'organizzazione dì soggiorni socio-educativi e didattici per minori residenti in Liguria, autosufficienti o portatori di handicap, accedendo ad un apposito fondo regionale, ripartito fra i richiedenti sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla stessa legge regionale 28.1.1998, n. 6 e della deliberazione della Giunta regionale 2391 in data 23.11.1998.

 

I soggetti interessati possono presentare, entro il termine perentorio dei 30.9.2003, apposita domanda alla Regione Liguria - Servizio Politiche per l'educazione, l'istruzione e l'integrazione dei sistemi formativi - Via Freschi, 15 - 16121 Genova, inviandola tramite raccomandata a.r. (farà fede la data dei timbro dell'Ufficio postale accettante) o presentandola direttamente entro la stessa data. La domanda, redatta su carta legale, o su carta semplice per gli Enti e le Associazioni che, compilando l'allegato 1, dichiarino di beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 (esenzione dell'imposta di bollo per ONLUS), deve essere corredata della seguente documentazione:

 

1.      programma delle attività che si sono attuate nel corso del soggiorno, facendo riferimento al progetto educativo che.in esso si è inteso realizzare;

 

  1. autorizzazione allo svolgimento del soggiorno (ad eccezione di quelli itineranti per i quali non è prevista) richiesta, tempestivamente, al Sindaco competente per territorio che la rilascia, a norma degli art. 4, 6 e 9 della l.r. 6198, entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda trascorsi i quali,, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 611998. In alternativa a tale documento deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dalla quale risultino la data di presentazione della richiesta di autorizzazione e il mancato riscontro, da parte dei Sindaco competente, entro i successivi quaranta giorni;

 

  1. allegati 1,2, e 3, debitamente compilati in ogni loro parte. Il modello 3 deve essere corredato della certificazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, che attesti l'invalidità di ogni minore portatore di handicap.

 

Si ricorda, inoltre, che:

 

i soggiorni si articolano in differenti tipologie:

 

a) soggiorni in area attrezzata (complessi ridettivi all'aperto, costituiti anche da strutture poggianti sul terreno o comunque rimovibili);

b) soggiorni in accampamento (strutture prevalentemente mobili);

c) soggiorni itineranti (che prevedono spostamenti giornalieri);

d) soggiorni in accantonamento (strutture ricettive fisse);

 

-          i soggiorni devono effettuarsi fra il 15 giugno 2003 e il 15 settembre 2003 e non devono essere di durata inferiore ai sei giorni;

 

-          è fatto onere agli organizzatori di predisporre una adeguata copertura assicurativa per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse;

 

-          l'esercizio di soggiorni non autorizzati comporta sanzioni amministrative pecuniarie di diverse entità,

 

-          in applicazione della L. 675196 sulla tutela 'delle persone, gli Enti organizzatori devono ottenere e conservare la preventiva autorizzazione dei soggetti partecipanti al trattamento dei propri dati personali, forniti al fine della corresponsione dei contributi regionali in argomento;

 

-          il contributo assegnato non potrà consistere in un importo superiore alla differenza fra i costi di gestione e l'ammonta‑re delle rette percepite e sarà, comunque, rapportato alla disponibilità finanziaria che per l'anno 2003 ammonta ad euro 150.000,00;

 

-          gli Enti organizzatori devono richiedere, e far conservare al responsabile dei soggiorno, per ogni minore partecipante, la presentazione di una scheda sanitaria, certificata dal medico curante in data non antecedente novanta giorni, in cui siano indicati lo stato di salute e le vaccinazioni effettuate. Anche per i minori stranieri deve essere prodotta idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

 

Si sottolinea, infine, che il mancato Invio delle richieste entro il termine perentorio del 30 settembre 2003 comporta l'esclusione dalla assegnazione dei contributi in oggetto.

 

Eventuali chiarimenti o ulteriori indicazioni possono essere richiesti alla Dott.ssa Francesca Carosio del Servizio Politiche per l'educazione, l'istruzione e l'integrazione dei sistemi formativi (tel. 0 1015485653 - fax 01015484499).