Circolare Contributi Regione Liguria per i Campi Estivi per minori
La legge regionale 28.1.1998, n. 6 riconosce e tutela
le attività socio-educative .promosse, nei propri fini istituzionali e
statutari, da Enti ed Associazioni sociali religiose, sportive, ambientaliste,
culturali, educative, senza scopo di lucro, con sede in Liguria. Tale norma
prevede, quindi, che questi soggetti possano fruire di contributi per la
gestione e l'organizzazione dì soggiorni socio-educativi e didattici per minori
residenti in Liguria, autosufficienti o portatori di handicap, accedendo ad un
apposito fondo regionale, ripartito fra i richiedenti sulla base dei criteri e
delle modalità stabiliti dalla stessa legge regionale 28.1.1998, n. 6 e della
deliberazione della Giunta regionale 2391 in data 23.11.1998.
I soggetti interessati possono presentare, entro
il termine perentorio dei 30.9.2003, apposita domanda alla Regione Liguria -
Servizio Politiche per l'educazione, l'istruzione e l'integrazione dei sistemi
formativi - Via Freschi, 15 - 16121 Genova, inviandola tramite raccomandata a.r.
(farà fede la data dei timbro dell'Ufficio postale accettante) o presentandola
direttamente entro la stessa data. La domanda, redatta su carta legale, o su
carta semplice per gli Enti e le Associazioni che, compilando l'allegato 1,
dichiarino di beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 4.12.1997, n.
460 (esenzione dell'imposta di bollo per ONLUS), deve essere corredata della
seguente documentazione:
1.
programma delle attività che si sono attuate nel corso del soggiorno,
facendo riferimento al progetto educativo che.in esso si è inteso realizzare;
autorizzazione allo svolgimento del soggiorno
(ad eccezione di quelli itineranti per i quali non è prevista) richiesta,
tempestivamente, al Sindaco competente per territorio che la rilascia, a
norma degli art. 4, 6 e 9 della l.r. 6198, entro quaranta giorni dalla
presentazione della domanda trascorsi i quali,, in caso di silenzio, la
stessa si intende accolta, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 611998. In
alternativa a tale documento deve essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Ente, dalla quale risultino la data di presentazione della richiesta di
autorizzazione e il mancato riscontro, da parte dei Sindaco competente,
entro i successivi quaranta giorni;
allegati 1,2, e 3, debitamente compilati in ogni
loro parte. Il modello 3 deve essere corredato della certificazione,
rilasciata dall'autorità sanitaria competente, che attesti l'invalidità di
ogni minore portatore di handicap.
Si ricorda, inoltre, che:
i soggiorni si articolano in differenti tipologie:
a) soggiorni in area attrezzata (complessi ridettivi
all'aperto, costituiti anche da strutture poggianti sul terreno o comunque
rimovibili);
b) soggiorni in accampamento (strutture
prevalentemente mobili);
c) soggiorni itineranti (che prevedono spostamenti
giornalieri);
d) soggiorni in accantonamento (strutture ricettive
fisse);
-
i
soggiorni devono effettuarsi fra il 15 giugno 2003 e il 15 settembre 2003 e non
devono essere di durata inferiore ai sei giorni;
-
è fatto
onere agli organizzatori di predisporre una adeguata copertura assicurativa per
garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse;
-
l'esercizio
di soggiorni non autorizzati comporta sanzioni amministrative pecuniarie di
diverse entità,
- in applicazione della L. 675196 sulla tutela 'delle persone, gli Enti organizzatori devono ottenere e conservare la preventiva autorizzazione dei soggetti partecipanti al trattamento dei propri dati personali, forniti al fine della corresponsione dei contributi regionali in argomento;
-
il
contributo assegnato non potrà consistere in un importo superiore alla
differenza fra i costi di gestione e l'ammonta‑re delle rette percepite e
sarà, comunque, rapportato alla disponibilità finanziaria che per l'anno 2003
ammonta ad euro 150.000,00;
-
gli Enti
organizzatori devono richiedere, e far conservare al responsabile dei soggiorno,
per ogni minore partecipante, la presentazione di una scheda sanitaria,
certificata dal medico curante in data non antecedente novanta giorni, in cui
siano indicati lo stato di salute e le vaccinazioni effettuate. Anche per i
minori stranieri deve essere prodotta idonea documentazione attestante le
vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti
dagli accordi internazionali in materia di sanità.
Si sottolinea, infine, che il mancato Invio delle
richieste entro il termine perentorio del 30 settembre 2003 comporta l'esclusione
dalla assegnazione dei contributi in oggetto.
Eventuali chiarimenti o ulteriori indicazioni possono
essere richiesti alla Dott.ssa Francesca Carosio del Servizio Politiche per
l'educazione, l'istruzione e l'integrazione dei sistemi formativi (tel. 0
1015485653 - fax 01015484499).